Nel 1986 una giovane imprenditrice lanciò la sua attività di intermediazione a Bari.
Il resto è storia, da allora Altomare aiuta acquirenti e venditori a realizzare i propri desideri.
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Contratto di locazione ad uso transitorio

AFFITTO CASA: Tutto ciò che c’è da sapere sul contratto ad uso transitorio

Cos’è, e quando si può sottoscrivere

Negli ultimi anni abbiamo avuto un boom di stipule di contratti ad uso transitorio, tra b&b riconvertiti a locazioni temporanee e medici e infermieri chiamati a lavorare fuori dalla propria residenza a causa della pandemia.

E’ un tipo di contratto ad uso abitativo a cui si ricorre proprio per soddisfare le esigenze temporanee del proprietario o dell’inquilino, non turistiche.
L’esigenza transitoria dovrà essere documentata e contenuta in una specifica clausola del contratto.

Quali sono le esigenze transitorie

Le motivazioni che giustificano la stipula di questo tipo di contratto sono indicate nell’Accordo territoriale del Comune di riferimento. A questo link potete trovare quello di Bari: https://www.comune.bari.it/documents/ 114837/14181904/01+Accordo+territoriale+Comune+di+Bari.pdf/ 7ac9ec09-5d93-45e8-8d04-8478f521e2b3

Si inviduano alcune delle successive motivazioni.

Per il Proprietario:

  • la necessità di adibire l’immobile ad abitazione perse o per i propri familiari dopo la scadenza del contratto,
  • volontà di procedere a lavori di ristrutturazione o edili sull’immobile,
  • volontà di vendere l’immobile

Per l’inquilino:

  • trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
  • contratto di locazione a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
  • vicinanza momentanea a parenti bisognosi.

La durata e il rinnovo

Il contratto può avere la DURATA da 30 giorni a 18 mesi con RINNOVO per 1 sola volta e per un periodo massimo di ulteriori 18 mesi.
Dopo il primo rinnovo, Al perdurare delle esigenze di transitorietà , il contratto si trasformerà automaticamente in un 4+4 a canone libero.

Scadenza del termine e disdetta

Compiuto IL TERMINE, il contratto si risolve automaticamente.
E’ facoltà del conduttore RECEDERE PRIMA per gravi motivi mediante lettera raccomandata.